Da oggi 26 aprile 2021 entra in vigore il “Decreto riaperture” (Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) che fissa le misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, fino al 31 luglio prossimo.
Per comprendere quali siano le possibilità che da oggi si prospettano per il settore sportivo, leggiamo in particolare le norme che riguardano le riaperture consentite all’impiantistica sportiva.
E’ importante ricordare che in ogni articolo del Decreto, la riapertura concessa, (sempre e solo nelle regioni in “zona gialla”), è legata al vincolo del “rispetto dei protocolli e linee-guida adottati ai sensi dell’art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020”.
Il punto 14 dell’art. 1 del DL n. 33 recita: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.”
Ma torniamo al Decreto attuale per fare il punto degli articoli che riguardano direttamente il settore sportivo:
Art. 5 – Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
Dal 1 giugno 2021, gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale dal Coni o dal Cip “sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale”.
La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all’aperto e a 500 per impianti al chiuso.
Sono possibili deroghe: “in relazione all’andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all’aperto, può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori”. Inoltre, per eventi o competizioni di particolare rilevanza, che si svolgono anche al chiuso, il Sottosegretario con delega allo Sport può anche stabilire, sentito il Ministro della salute, una data diversa dal 1 giugno (quindi, eventualmente, anche prima).
Con riferimento a particolari eventi, le linee-guida possono prevedere che l’accesso sia limitato ai possessori delle cosiddette certificazioni verdi (green pass Covid-19), descritte all’art. 9 del decreto stesso.”
Art. 6 – Piscine, palestre e sport di squadra
A partire dal 15 maggio sono consentite le attività di piscine all’aperto; a partire dal 1° giugno sono consentite le attività di palestre.
A partire dal 26 aprile è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. È comunque interdetto l’uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dalle linee guida.
Art. 8 – Centri termali e parchi tematici e di divertimento
Dal 1° luglio sono consentite le attività dei centri termali; dalla medesima data sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento
Fonte: Centro Promozione Sportiva Libertas.